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Regesto

Art. 681-682 CO. Decadenza dai loro diritti degli azionisti che non pagano tempestivamente il prezzo d'emissione delle azioni da essi sottoscritte.
L'azionista dichiarato decaduto dai suoi diritti da parte dell'amministrazione, secondo gli art. 681-682 CO, è legittimato ad agire contro la società perché gli siano consegnate le azioni (consid. 2b).
La decadenza dei diritti dell'azionista che non libera le proprie azioni entro il termine supplementare di cui all'art. 682 cpv. 1 CO produce i suoi effetti solo se essa gli sia stata comunicata formalmente; fino a tale momento l'azionista può liberare validamente le sue azioni ed evitare la decadenza (consid. 3c).

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références

Article: Art. 681-682 CO, art. 682 cpv. 1 CO