87 III 54
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Regesto

Nella domanda d'esecuzione dev'essere indicato il domicilio del creditore (secondo l'art. 67 cpv. 1 num. 1 LEF) anche quando la sua identità non è dubbia e quando è rappresentato da un mandatario.
Se il creditore non ha un domicilio vero e proprio, occorre indicare il suo luogo di soggiorno.
Quando questa indicazione fa difetto nel precetto esecutivo (art. 69 num. 1 LEF), il debitore può prevalersene mediante reclamo senza commettere abuso di diritto.
Fissazione di un termine perentorio per completare le indicazioni della domanda, secondo la sentenza pubblicata nella RU 47 III 121.