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Regesto

Eccezione del difetto di acquisizione di nuovi beni (art. 265 cpv. 2 LEF): Il debitore non puņ proporla nei confronti di un creditore che promuove l'esecuzione per un credito fondato su un attestato di carenza di beni rilasciato in un fallimento estero.
L'eccezione presuppone che l'intero patrimonio situato in Svizzera sia stato oggetto di una procedura generale d'esecuzione.

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referenza

Articolo: art. 265 cpv. 2 LEF