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Regesto

Art. 11 num. 2 lett. b del Regolamento d'esecuzione concernente le misure di lunghezza e di capacità, i pesi e le bilance in uso nell'industria e nel commercio. Eccezioni all'obbligo della verificazione.
1. Le bottiglie della capacità stabilita in questa disposizione e che servono all'uso previsto possono essere utilizzate senza le marche ufficiali di verificazione, indipendentemente dal fatto che siano state messe in commercio prima o dopo l'entrata in vigore del regolamento (consid. 2).
2. In applicazione analogetica di questo disposto, anche le bottiglie utilizzate per i succhi di legumi possono essere messe in commercio senza marche ufficiali di verificazione, se hanno una capacità di 30 a 40 rispett. di 60 a 80 cl (consid. 3).