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Regesto

Art. 27 Num. 3 cp. 1 CP.
Il redattore che sia stato reso responsabile in via subordinata dalla persona lesa per essersi rifiutato d'informarla non può in seguito sottrarsi a questa responsabilità, quando l'autore del reato è scoperto dopo l'apertura dell'azione penale.
Art. 16 cp. 1 OG.
Questa norma legale è applicabile soltanto in caso di sentenze di una sezione o del Tribunale federale riunito in seduta plenaria che sono state pronunciate giusta la nuova organizzazione giudiziaria del 6 ottobre 1911.

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Articolo: Art. 16 cp