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Regesto

Art. 655 cpv. 2 n. 2 e cpv. 3 CC; divisione di un diritto di superficie per sé stante e permanente intavolato nel registro fondiario.
Ammissibilità e condizioni della divisione dell'area di un diritto di superficie per sé stante e permanente intavolato nel registro fondiario, in particolare tenuto conto della durata minima legale della servitù (consid. 2.1 e 3-6).

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referenza

Articolo: Art. 655 cpv. 2 n. 2 e cpv. 3 CC