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Regesto

Art. 42 cpv. 3 e art. 43 cpv. 1 bis CO; animale domestico.
Un cavallo, che viene tenuto a una certa distanza dal domicilio del suo detentore, ma di cui quest'ultimo o la sua famiglia si prendono cura personalmente nello stesso modo in cui si occuperebbero quotidianamente di un animale che vive in casa (o nelle immediate vicinanze), viene considerato un "animale domestico" nel senso dell'art. 42 cpv. 3 e dell'art. 43 cpv. 1 bis CO (consid. 1-3).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 42 cpv. 3 e art. 43 cpv. 1 bis CO, art. 43 cpv. 1 bis CO