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Regesto

Art. 9 e 26 Cost.; garanzia della proprietà; tasse per la fornitura d'acqua; disdetta di un obbligo di fornire gratuitamente dell'acqua (onere fondiario), fondato sul diritto previgente.
Un diritto - privato e gratuito - alla fornitura d'acqua di sorgente, acquisito legalmente prima dell'entrata in vigore del Codice civile, permane (quale servitù fondiaria) anche senza ulteriore iscrizione a registro fondiario. Lo stesso dicasi per l'obbligo, quale onere fondiario, di fornire gratuitamente dell'acqua a favore degli aventi diritto originali, imposto al comune di Altdorf con un giudizio del 1901 quale compenso del pregiudizio causato a questo diritto (in seguito all'allestimento di un approvvigionamento idrico pubblico). Anche se questo obbligo è protetto dalla garanzia della proprietà, esso può comunque essere disdetto dopo la scadenza di un termine di trenta anni, in applicazione (per analogia o diretta) dell'art. 788 CC (consid. 5).
Un obbligo di fornire gratuitamente dell'acqua fondato sul diritto previgente può essere riscattato, rispettivamente disdetto unicamente se vi è indennizzo. Criteri per calcolare quest'ultimo; presa in considerazione di condizioni particolari (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 9 e 26 Cost., art. 788 CC