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Regesto

1. Art. 19 n. 1 LS; atto illecito relativo a stupefacenti.
I reati di cui all'art. 19 n. 1 cpv. 1 a 6 LS comportano un pericolo astratto; è quindi obiettivamente punibile anche il trasporto di stupefacenti effettuato con il proposito di distruggerli (consid. 2 e 2a).
2. Art. 18 CP; principio del rischio ammissibile.
Un comportamento obiettivamente illecito ma che costituisce un atto socialmente utile (nella fattispecie: il trasporto di stupefacenti con il proposito di distruggerli) non è contrario a diritto, neppure se è intenzionale, laddove l'agente assuma un rischio ammissibile (consid. 2b); ponderazione tra l'utilità e il rischio inerenti all'atto, effettuata secondo le circostanze del caso concreto (consid. 2c).

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referenza

Articolo: art. 19 n. 1 cpv. 1 a 6, Art. 18 CP