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Regesto

Art. 13, art. 49 cpv. 1 e art. 123 cpv. 1 Cost.; art. 171 cpv. 1 e 2 lett. a e b, art. 248 cpv. 1 e art. 264 cpv. 1 lett. c CPP; art. 321 n. 2 e 3 CP; segreto medico quale impedimento al dissigillamento e alla perquisizione; liberazione dal segreto professionale; relazione tra il diritto federale e le disposizioni amministrative del diritto sanitario cantonale.
Le norme amministrative cantonali (come per esempio la legge sanitaria sciaffusana) non possono eludere le disposizioni del diritto federale sulla protezione del segreto professionale e sugli obblighi del diritto processuale penale di edizione di documenti e di testimonianza. Cị vale segnatamente per le modalità di svincolo dal segreto professionale disciplinate in modo esaustivo dall'art. 171 cpv. 2 lett. b CPP in relazione con l'art. 321 n. 2 CP. In mancanza di una liberazione dal segreto professionale medico conforme alla legge, la decisione di dissigillamento impugnata nella fattispecie viola il diritto federale (conferma e precisazione della giurisprudenza; consid. 3 e 4).

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referenza

Articolo: Art. 13, art. 49 cpv. 1 e art. 123 cpv. 1 Cost., art. 321 n. 2 e 3 CP, art. 171 cpv. 2 lett. b CPP, art. 321 n. 2 CP