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Regesto

Art. 2 cpv. 1 della legge federale sull'edilizia di protezione civile (LEPCi) e art. 3 della relativa ordinanza (OEPCi).
Il fatto che un'officina sia costituita di elementi prefabbricati e metallici non consente al suo proprietario di sfuggire all'assoggettamento previsto dall'art. 2 cpv. 1 LEPCi; l'assoggettamento alla legge dipende esclusivamente dalla destinazione dell'immobile considerato e non dal modo in cui è stato costruito (consid. 2). Determinazione dell'estensione dell'assoggettamento secondo l'art. 3 OEPCi (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 2 cpv. 1 LEPCi, art. 3 OEPCi