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Regesto

Libertà di commercio e d'industria, diritto di fare pubblicità. Professioni liberali, architetti. Art. 31 Cost.
1. Il diritto di fare pubblicità è garantito dall'art. 31 Cost.; i cantoni possono tuttavia limitarlo per ragioni d'interesse pubblico; queste limitazioni possono essere più rigorose per quanto concerne le professioni liberali (consid. 2).
2. Pubblicità fatta da un architetto, ritenuta inammissibile alla stregua degli usi della professione. La norma 154 SIA sulla pubblicità va considerata come espressione degli usi della professione d'architetto (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 31 Cost.