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Regesto

Provvedimento ai sensi dell'art. 17 LEF; annullamento d'ufficio di un provvedimento o di una decisione radicalmente nulla.
La comunicazione dell'ufficio ai creditori relativa alla chiusura del fallimento (art. 230 cpv. 2 e 286 cpv. 2 LEF) non è un provvedimento suscettibile di essere impugnato mediante reclamo.
Alle autorità di vigilanza non può essere chiesto di pronunciare d'ufficio la nullità delle decisioni rese da organi giudiziari.

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referenza

Articolo: art. 17 LEF