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Regesto

Cessione dei diritti in virtł dell'art. 260 cpv. 1 LEF.
Su una pretesa della massa fatta valere giudizialmente da pił creditori cessionari dev'essere statuito con un'unica decisione (consid. 2).
La proposta dell'amministrazione del fallimento di rinunciare a far valere la pretesa tramite la massa e l'invito a domandare la cessione in caso di rinuncia possono trovarsi nella medesima circolare rivolta ai creditori (consid. 3 e 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 260 cpv. 1 LEF

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