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Regesto

1. Art. 41 n. 1 cpv. 1, art. 63 CP. Rilevanza delle pene pronunciate anteriormente all'estero (consid. 2).
2. Art. 3 n. 1 cpv. 2 CP. Una pena pronunciata all'estero per gli stessi fatti dev'essere computata soltanto e nella misura in cui essa sia stata scontata, o, trattandosi di una multa, pagata. Il computo di una multa in una pena di detenzione va effettuato secondo l'apprezzamento del giudice (consid. 3, 4).

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referenza

Articolo: Art. 41 n. 1 cpv. 1, art. 63 CP, Art. 3 n. 1 cpv. 2 CP