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Regesto

Elezione di un domicilio speciale in Svizzera da parte di un debitore domiciliato all'estero (art. 50 cpv. 2 LEF).
Un siffatto domicilio, valido per le misure chieste dal creditore, non coincide necessariamente con il luogo ove il debitore deve eseguire l'obbligazione.
La questione di sapere se il debitore abbia inteso eleggere un domicilio o solo stabilire un recapito, è una questione d'interpretazione.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 50 cpv. 2 LEF