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Regesto

Art. 5 cpv. 2 LPT; espropriazione materiale, rifiuto di attribuzione alla zona edificabile.
Anche l'attribuzione di un fondo a una zona inedificabile o riservata alle costruzioni e agli impianti pubblici dā diritto a un'indennitā per espropriazione materiale soltanto se tale fondo costituiva, al momento determinante, un terreno edificabile ai sensi della giurisprudenza, ossia se l'attribuzione ha soppresso una possibilitā effettiva di edificare in un prossimo futuro. Questa ipotesi non č data nella fattispecie.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 5 cpv. 2 LPT