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Regesto

Provvedimenti disciplinari inflitti a organi esecutivi (art. 14 cpv. 2 LEF).
1. Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico.
a)Casi in cui è esperibile, eccezionalmente, un ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (art. 19 cpv. 1 LEF; consid. 2a).
b)Legittimazione a ricorrere di un organo esecutivo destituito in via disciplinare nell'esercizio del proprio mandato (art. 88 OG; consid. 2b).
2. Condizioni che permettono di imporre provvedimenti disciplinari.
a) Requisiti che legittimano una destituzione (consid. 7a).
b)Potere cognitivo dell'autorità di vigilanza, che nel quadro di un corretto apprezzamento deve valutare non solo la gravità della colpa, ma anche l'entità del pregiudizio non trascurando circostanze suscettibili di giustificare l'operato dell'organo esecutivo (consid. 7b).

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referenza

Articolo: art. 14 cpv. 2 LEF, art. 19 cpv. 1 LEF, art. 88 OG