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Regesto

Acquisto mediante prescrizione straordinaria di un fondo il cui proprietario iscritto è morto o dichiarato scomparso da trent'anni (art. 662 cpv. 2 CC).
Il possesso da parte di un erede o dei suoi aventi causa di un fondo durante almeno trent'anni dalla morte del proprietario iscritto non conferisce loro, ove non abbia ancora avuto luogo la divisione ereditaria, alcun diritto all'acquisto del fondo mediante prescrizione straordinaria. Se non può essere provata una divisione ereditaria, il diritto della comunione ereditaria di farsi iscrivere nel registro fondiario quale proprietaria prevale sulla pretesa dei possessori basata sulla prescrizione acquisitiva.

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 662 cpv. 2 CC

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