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Regesto

Art. 5 cpv. 2, art. 189 cpv. 1 lett. b Cost.; art. 66a CP; art. 5 par. 1 Allegato I ALC; art. 31 par. 1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati; espulsione penale di cittadini UE e accordo sulla libera circolazione delle persone.
Il Tribunale federale giudica anche le controversie per violazione del diritto internazionale (consid. 3.3).
Con l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) la Svizzera ha in sostanza conferito ai cittadini degli Stati membri dell'UE un diritto ampio e reciproco a esercitare un'attivitā economica. L'ALC non ha alcun influsso sulla legislazione in materia di diritto penale. Nell'interpretazione delle disposizioni legali la Svizzera deve tuttavia tener conto degli obblighi previsti dal diritto internazionale (consid. 3.4.1).
Secondo l'art. 5 par. 1 Allegato I ALC, i diritti conferiti dall'ALC possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanitā (consid. 3.5).
Nel contesto dell'espulsione penale - per quanto riferita a cittadini di Stati membri dell'UE - occorre pertanto esaminare nel caso concreto se la misura č proporzionata allo scopo di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici (consid. 3.9).

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referenza

Articolo: art. 5 par. 1 Allegato I ALC, Art. 5 cpv. 2, art. 189 cpv. 1 lett. b Cost., art. 66a CP