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Regesto

Art. 3 cpv. 1 lett. f LPC, art. 17a cpv. 1 e 3, art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI.
- L'art. 17a cpv. 3 OPC-AVS/AI, nel tenore vigente dal 1o gennaio 1995, non implica, nell'ipotesi di prestazioni decorrenti da epoca anteriore al 1995, che lo stato di ammortamento della sostanza alla quale si è rinunciato debba essere ricalcolato. Si giustifica in tal caso di prescindere da esso disposto e di computare la sostanza alienata continuando a operare i regolari ammortamenti della medesima come se l'ordinamento non fosse mutato.
- Tasso d'interesse applicabile alla sostanza alienata. Metodo di determinazione nei casi in cui il tasso di riferimento non sia ancora conosciuto al momento della resa della decisione: da ritenere è la media dei tassi mensili dei depositi di risparmio delle banche cantonali, giusta i bollettini pubblicati dalla Banca nazionale svizzera, calcolata sull'arco dei dodici mesi decorrenti dal novembre del secondo anno che precede quello in cui è dato il diritto a prestazioni sino all'ottobre dell'anno antecedente l'inizio del diritto medesimo.

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referenza

Articolo: art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI, art. 17a cpv. 3 OPC-AVS/AI