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Regesto

Art. 148 CP.
Chi, in occasione della vendita di un'automobile, sottace il fatto ch'essa ha subito importanti danni in un incidente, e presenta la vettura riparata come nuova, inganna l'acquirente con astuzia.
Per giudicare se un'automobile dev'essere considerata come una vettura accidentata, occorre basarsi sui criteri generalmente praticati nel commercio (consid. 1 e 2).
La nullità del contratto di vendita non esclude il tentativo di truffa, che è punibile (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 148 CP