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Regesto

Art. 5bis LAMI e art. 2 cpv. 1 Ord. II: Diritto di concludere contratti d'assicurazione collettiva; annullamento da parte dell'autorità federale di vigilanza di un contratto difforme dalla nuova disciplina in materia.
- Il Consiglio federale non ha esorbitato le sue competenze limitando, come ha fatto, la cerchia degli stipulanti abilitati a concludere contratti d'assicurazione collettiva con le casse malati (consid. 3b).
- Nozione di "istituti d'assistenza" giusta l'art. 2 cpv. 1 lett. e Ord. II (consid. 4).
- In casu lo stipulante non si può prevalere della protezione della buona fede (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 5bis LAMI, art. 2 cpv. 1 Ord