108 II 118
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Vendita a credito di biglietti d'aereo da parte di un'agenzia di viaggi.
1. Rappresentanza del vettore aereo da parte dell'agenzia di viaggi (consid. 1).
2. L'art. 401 CO si applica al credito per il prezzo del biglietto, acquistato dall'agenzia quale rappresentante indiretta del vettore (consid. 2).
3. Se, in caso di fallimento dell'agenzia, la massa incassa il prezzo del biglietto, il vettore che beneficia dell'art. 401 CO acquista un credito compensativo pagabile secondo la modalità di cui all'art. 262 cpv. 1 LEF (consid. 2).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 401 CO, art. 262 cpv. 1 LEF