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Regesto

Art. 59 CF.
L'azione tendente alla restituzione di un importo depositato a titolo di garanzia per liberare un pegno o un oggetto sottoposto a diritto di ritenzione oppure per prevenire la costituzione di un diritto di pegno, non è una "pretesa personale" per la quale il debitore deve essere convenuto al suo domicilio.