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Regesto

Art. 320 cpv. 2 CO; collaborazione di un coniuge all'attivitą professionale dell'altro.
Se, per circostanze particolari, gli sforzi del coniuge che collabora all'attivitą professionale dell'altro, non trovano una compensazione sufficiente in un tenore di vita pił elevato, come pure nei diritti spettantigli in caso di liquidazione del regime matrimoniale dei beni e nelle sue aspettative successorie, tale collaborazione va retribuita nella misura in cui ecceda i limiti dell'obbligo coniugale di assistenza (consid. 2b).
Applicazione di questo principio alla collaborazione prestata dalla moglie nella societą anonima gestita dal marito (consid. 2c, bb).
Determinazione del compenso, tenuto conto del valore prestato dalla moglie e dei vantaggi vincolati a tale attivitą (consid. 2d).

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referenza

Articolo: Art. 320 cpv. 2 CO