Regesto
Art. 116 cpv. 1 e 2 CF.
1. Libertā di lingua quale diritto fondamentale non codificato della Costituzione federale; competenza del cantone di determinare la lingua in cui č da impartire l'insegnamento nelle scuole pubbliche; principio della territorialitā (consid. 2 a, b).
2. Cognizione del Tribunale federale (consid. 3 a); interpretazione non arbitraria del diritto cantonale da parte delle autoritā cantonali (consid. 3 c).
3. Assenza di una violazione della libertā di lingua (consid. 4).