Regesto
Art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS; art. 5 cpv. 1 e 3 della Convenzione di sicurezza sociale 8 marzo 1989 fra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein; cifra 5 lett. a del Protocollo finale relativo alla Convenzione 8 marzo 1989; art. 4 cpv. 3 dell'Accordo aggiuntivo 9 febbraio 1996 alla Convenzione 8 marzo 1989: Contributi della moglie senza attivitā lucrativa. La moglie senza attivitā lucrativa, domiciliata in Svizzera, il cui marito esercita un'attivitā lucrativa nel Principato del Liechtenstein ed č assicurato in quel paese, č tenuta a contribuire all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera. Art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS ; art. 28 cpv. 1 e 4 OAVS : Oggetto del contributo. La metā del reddito d'attivitā lucrativa ottenuto dal marito nel Principato del Liechtenstein configura un reddito conseguito in forma di rendite e dev'essere considerato come oggetto di contributo.