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Regesto

Proseguimento dell'esecuzione (art. 88 LEF) sulla base di un giudizio ottenuto dopo l'opposizione del debitore nella via della procedura ordinaria (art. 79 LEF) o di una transazione giudiziale raggiunta in una tale procedura.
L'ufficio, di massima, non deve dar seguito ad una domanda di proseguimento dell'esecuzione che se l'ammontare del credito è indicato nel giudizio o nella transazione in valuta legale svizzera, come nella domanda di esecuzione (art. 67 cpv. 1 num. 3 LEF) e nella domanda di proseguimento della medesima.
Una transazione in virtù della quale l'escusso si impegna a girare una somma in assegni WIR, non permette di continuare l'esecuzione.

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referenza

Articolo: art. 88 LEF, art. 79 LEF