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Regesto

Compensazione nel fallimento.
1. I crediti della massa devono essere compensati con i debiti della massa, segnatamente con il dividendo. I crediti del fallito possono invece essere compensati soltanto con l'ammontare complessivo dei crediti insinuati (consid. 1).
2. Circa la nozione di credito della massa (consid. 2).
3. Al momento della ripartizione, l'amministrazione del fallimento può ancora compensare un credito contro il fallito, che è stato ammesso nella graduatoria, con un credito del fallito di cui, in seguito a cessione a scopo di garanzia, un terzo ancora era titolare al momento del deposito della graduatoria e che è passato nella massa solo successivamente, mediante retrocessione (consid. 3 a 6)
4. Fissazione di un termine al creditore che contesta il credito del fallito per far valere il dividendo di cui è privato in seguito alla compensazione; questo termine dev'essere adeguato e l'art. 250 LEF non è applicabile (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 250 LEF