Regesto
Convenzione su una successione non aperta.
1. Una siffatta convenzione puó essere stipulata validamente, se il de cuius vi concorre e vi acconsente (conclusione a contrario dell'art. 636 cpv. 1 CC) (consid. 5 cpv. 1).
2. La convenzione stipulata con l'intervento e il consenso del de cuius, nel senso dell'art. 636 cpv. 1 CC, fra coeredi o fra un erede e un terzo vincola solo l'alienante e l'acquirente, non il de cuius; conferisce all'acquirente solo un diritto di natura personale nei confronti dell'alienante sulla quota che perverrà aquest'ultimo nella divisione della successione. L'intervento e il consenso del de cuius, presupposti della validità del contratto, consistono nell'accordo esplicito sul contenuto della convenzione espresso alle parti (consid. 5 d). Momento di questa dichiarazione (consid. 5 lett. e).
3. La forma scritta nel senso dell'art. 12 e seg. CO è presupposto della validità del contratto (consid. 5 lett. f; conferma della giurisprudenza). Per contro la convenzione non soggiace alle condizione che il de cuius esprima il suo accordo per scritto (consid. 5 lett. g; cambiamento della giurisprudenza).