123 II 97
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr e 22 cpv. 1 LCStr; art. 30 cpv. 4 OAC; revoca a scopo d'ammonimento posteriore all'interdizione di far uso della licenza di condurre svizzera da parte di autorità straniere.
Per la revoca a scopo di ammonimento della licenza di condurre possono essere prese in considerazione anche infrazioni alle norme della circolazione stradale commesse all'estero (consid. 2c; conferma della giurisprudenza).
Art. 16 cpv. 3 lett. b, 55 e 91 LCStr; art. 138 OAC; misura in cui le autorità amministrative sono vincolate a una decisione penale di un'autorità straniera (nella fattispecie: austriaca); controllo con l'etilometro come mezzo di prova.
Le autorità amministrative sono vincolate a una decisione penale pronunciata in Austria, allorché l'imputato sapeva o doveva prevedere che, per aver condotto all'estero in stato di ebrietà, nei suoi confronti sarebbe stata aperta in Svizzera una procedura di revoca della licenza di condurre, ed egli omette di far valere nell'ambito del procedimento (sommario) penale i diritti garantiti alla difesa (consid. 3c/aa).
Qualora l'analisi del sangue non possa essere effettuata, per determinare il grado alcoolemico del conducente può essere ammesso come prova anche il risultato fornito da un etilometro (consid. 3c/bb; conferma della giurisprudenza).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr, art. 30 cpv. 4 OAC, art. 138 OAC