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Regesto

Art. 5 cpv. 2 LPT. Espropriazione materiale; obbligo di conservare l'aspetto esteriore di un edificio.
Quest'obbligo non costituisce una restrizione particolarmente grave quando il proprietario puņ continuare a fare del suo immobile un uso conforme alla sua destinazione e economicamente razionale. Il reddito ch'egli potrebbe ricavarne nel caso di ricostruzione o trasformazione, se egli non fosse astretto a quest'obbligo, non entra dunque in considerazione (consid. 2a).
La ricorrente non subisce alcun pregiudizio particolare per rapporto ai proprietari di altri fabbricati che si trovano in una situazione equivalente (consid. 2b).

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referenza

Articolo: Art. 5 cpv. 2 LPT