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Regesto

Espropriazione materiale. Restrizione della proprietà che colpisce un solo proprietario privato. Art. 22ter cpv. 3 Cost., art. 5 cpv. 2, 26 e 34 LPT.
1. Il ricorso di diritto amministrativo, previsto dall'art. 34 LPT, è esperibile anche laddove la restrizione della proprietà risulti da un provvedimento pianificatorio divenuto vincolante, secondo il diritto cantonale, prima dell'entrata in vigore della legge federale sulla pianificazione del territorio (consid. 1).
2. Espropriazione materiale: condizioni; ricapitolazione della giurisprudenza (consid. 2).
3. Restrizione che colpisce un solo proprietario privato (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 5 cpv. 2, 26 e 34 LPT, Art. 22ter cpv. 3 Cost.