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Regesto

Art. 50 cpv. 2 LAI; art. 20 cpv. 2 LAVS; art. 20 LPGA.
Nel caso di pagamento retroattivo di rendite per periodi precedenti, la salvaguardia del minimo esistenziale non dev'essere presa in considerazione quale limite di compensazione laddove la rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si escludono vicendevolmente (consid. 4.5).

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referenza

Articolo: Art. 50 cpv. 2 LAI, art. 20 cpv. 2 LAVS, art. 20 LPGA