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Regesto

Diritto penale amministrativo; responsabilità solidale del terzo in virtù dell'art. 12 cpv. 3 DPA. Garanzie procedurali durante la procedura d'inchiesta: art. 32 segg. DPA.
Nel fissare con una decisione di accertamento l'ammontare dei contributi al cui pagamento può essere tenuto responsabile un imputato, le autorità amministrative determinano i limiti massimi entro i quali le autorità penali potranno pronunciarsi sulla responsabilità solidale dell'interessato in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 DPA (consid. 3).
Nel quadro della procedura di accertamento, l'autorità amministrativa può riaprire, anche d'ufficio, le inchieste concernenti i contributi elusi (consid. 5a).
Procedura di reclamo secondo l'art. 27 DPA (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 12 cpv. 3 DPA, art. 27 DPA