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Regesto

Art. 215 CP.
La bigamia è un delitto istantaneo (Zustandsdelikt), non un delitto continuato (Dauerdelikt) (consid. 3 b).
Art. 7 cpv. 1 CP.
L'evento è l'elemento costitutivo che caratterizza unicamente i reati materiali (Erfolgsdelikte) (cambiamento di giurisprudenza) (consid. 3 c-g).

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referenza

Articolo: Art. 215 CP, Art. 7 cpv. 1 CP