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Regesto

Ascolto di conversazioni estranee (art. 179bis cpv. 1 CP).
Nozione di conversazione non pubblica (consid. 3.2).
Gli apparecchi telefonici e i telefoni cellulari possono costituire, a seconda del loro utilizzo nel caso concreto, degli apparecchi d'intercettazione ai sensi dell'art. 179bis cpv. 1 CP (consid. 3.3).
L'infrazione presuppone che, da un lato, l'agente azioni un apparecchio d'intercettazione al fine di ascoltare una conversazione estranea non pubblica e, dall'altro, ascolti una conversazione estranea non pubblica con l'apparecchio attivato a questo scopo (consid. 3.4-3.6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 179bis cpv. 1 CP