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Regesto

Art. 41 n. 3 CP; trasgressione di una norma di condotta; revoca della sospensione condizionale della pena.
Prima di revocare la sospensione condizionale della pena per avere il condannato trasgredito una norma di condotta, il giudice è tenuto a esaminare se siano adempiute le condizioni che consentono di prescindere da tale provvedimento conformemente all'art. 41 n. 3 cpv. 2 CP. Ove l'interessato non sia ricaduto nella delinquenza dopo la sua condanna, viva in un ambiente familiare stabile e dia soddisfazione sul posto di lavoro, la revoca della sospensione condizionale della pena va pronunciata solo con riserbo (consid. 3d).

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referenza

Articolo: Art. 41 n. 3 CP, art. 41 n. 3 cpv. 2 CP