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Regesto

Art. 6 n. 1 CP; conversione di una pena pronunciata in applicazione di un diritto straniero in una pena conforme al diritto svizzero.
Il giudice svizzero chiamato ad applicare il diritto penale straniero deve convertire la pena che dovrebbe essere pronunciata conformemente al diritto straniero in una pena conforme al diritto svizzero, corrispondente, per quanto concerne la sua natura e la sua severitā, a quella del diritto straniero (consid. 3a). Č esclusa l'applicazione simultanea del diritto svizzero e del diritto straniero (consid. 2b).
Conversione di una pena privativa della libertā personale della durata di un mese (in applicazione del § 38 CP/D), sospesa condizionalmente e accompagnata da una norma di condotta (§§ 56, 56a, 56c CP/D), in una pena di detenzione conformemente all'art. 36, in relazione con l'art. 41 n. 1 e 2 CP (consid. 3b).

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referenza

Articolo: Art. 6 n. 1 CP, § 38 CP, §§ 56, 56a, 56c CP, art. 41 n. 1 e 2 CP