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Regesto

Art. 16 cpv. 2 LCStr; ammonimento, revoca a scopo di ammonimento della licenza di condurre.
Il superamento di 16 km/h della velocità massima consentita all'interno di una località costituisce, oggettivamente, un caso di gravità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 seconda proposizione LCStr (consid. 2b).
Quando un'infrazione alle regole sulla circolazione può essere qualificata di poco grave, ma avviene entro il termine di un anno dalla pronuncia di un ammonimento, un nuovo ammonimento è di regola escluso, e la revoca della licenza di guida deve essere ordinata in applicazione dell'art. 16 cpv. 2 prima proposizione LCStr (consid. 2c).

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referenza

Articolo: Art. 16 cpv. 2 LCStr