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Regesto

Obbligo delle banche d'informare sull'ulteriore attività professionale dei propri organi (art. 3 cpv. 2 lett. c, 23bis cpv. 2, 23ter cpv. 1 LBCR, art. 8 cpv. 3 RBCR).
1. Cognizione del Tribunale federale in materia di ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni della Commissione federale delle banche (consid. 1).
2. Nella fattispecie la Commissione federale delle banche può fondarsi tanto sull'art. 23bis cpv. 2 LBCR (consid. 2), quanto sull'art. 23ter cpv. 1 LBCR (consid. 3) per costringere la banca ricorrente ad informarla sull'attività professionale eccedente il quadro bancario, esercitata dalle persone incaricate di amministrare e di dirigere la banca. Rilevanza dell'art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR (consid. 2b) e dell'art. 8 cpv. 3 RBCR (consid. 2c) per l'intervento della Commissione federale delle banche.
3. Esame della legittimità del provvedimento ordinato nella fattispecie (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 23bis cpv. 2 LBCR, art. 23ter cpv. 1 LBCR

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