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Regesto

Polizia delle foreste. Violazione di norme della legge federale concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste, dell'11 ottobre 1902 (LVPF; RS 921.0).
L'art. 46 cpv. 1 n. 3 LVPF, che punisce la diminuzione non autorizzata dell'area boschiva, non è applicabile al caso di recinzione di un bosco contraria a quanto disposto dall'art. 3 cpv. 1 della relativa ordinanza d'esecuzione (OVPF; RS 921.01).

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referenza

Articolo: art. 46 cpv. 1 n. 3 LVPF