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Regesto

Art. 718a cpv. 2 e art. 641 n. 8 CO. Iscrizione nel registro di commercio di combinazioni di firme collettive.
Art. 5 ORC e art. 103 lett. b OG. Legittimazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (consid. 1).
Art. 940 OG e art. 21 ORC. Potere di esame dell'ufficiale del registro di commercio e cognizione del Tribunale federale quale giudice amministrativo (consid. 2).
Le clausole statutarie che prevedono una combinazione di firme collettive devono essere iscritte a registro di commercio (art. 718a CO). Il chiaro testo dell'art. 641 n. 8 CO impone infatti la loro iscrizione (consid. 3 e 4).

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Articolo: Art. 718a cpv. 2 e art. 641 n. 8 CO, Art. 5 ORC, art. 103 lett. b OG, Art. 940 OG seguito...