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Regesto

Art. 1-5 e 11-13 della legge federale del 26 settembre 1958 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni (LGRE; RS 946.11), come anche art. 3 dell'ordinanza del 15 gennaio 1969 sulla garanzia dei rischi delle esportazioni (OGRE; RS 946.111); presupposti per un indennizzo in base alla garanzia dei rischi delle esportazioni.
1. Il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro una decisione con cui si rifiuta di pagare una garanzia dei rischi delle esportazioni che è stata concessa (consid. 1).
2. Presupposti per un indennizzo in base alla garanzia dei rischi delle esportazioni; questo è dovuto soltanto se l'esistenza del credito garantito è accertata in modo vincolante (consid. 2 e 3).
3. Se un cosidetto "performance bond", cioè una garanzia di esecuzione concessa dall'esportatore svizzero sotto la forma di una garanzia bancaria astratta, è soluto dal committente straniero, un indennizzo in base alla garanzia dei rischi delle esportazioni entra, per principio, in linea di conto solo se è stabilito in modo vincolante che il ritiro non si giustificava. Il "performance bond" non è coperto dalla garanzia dei rischi delle esportazioni per il rapporto giuridico di base, ma dev'essere considerato come complementare alla garanzia dei rischi delle esportazioni (consid. 4, 5 e 8).