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Regesto

Art. 12 LPF. Presupposti concernenti l'idoneità dell'interessato a coltivare egli stesso un fondo agricolo.
Non devono essere poste condizioni troppo severe per quanto concerne l'idoneità del titolare del diritto di prelazione a coltivare egli stesso un fondo agricolo, conformemente all'art. 12 LPF. È al riguardo sufficiente una media delle qualità sia professionali che morali e fisiche richieste, secondo le concezioni locali e quelle vigenti in Svizzera, per esercire in modo appropriato un podere agricolo.

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