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Regesto

Conservazione della proprietà fondiaria agricola, opposizione alla vendita di beni immobili agricoli (art. 19 cpv. 1 lett. c LPF).
1. La procedura d'opposizione ai sensi dell'art. 19 LPF non è sussidiaria rispetto a quella tendente all'abbreviazione del termine di divieto d'alienazione di cui agli art. 218 segg. CO (consid. 1).
2. Chi nell'acquistare un podere agricolo ha omesso di procedere ai lavori prevedibili e la cui realizzazione poteva essere ragionevolmente pretesa, destinati alla manutenzione degli edifici, non può poi addurre le condizioni precarie di questi ultimi quale grave motivo suscettibile di giustificare la soppressione dell'azienda, ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. c LPF (consid. 5).