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Regesto

Art. 35a cpv. 2 (nelle versioni in vigore prima e dopo il 1° gennaio 2021), art. 6 LPP; art. 135 CO per analogia; restituzione delle rendite; norme di conflitto; rapporto tra legge e regolamento; inizio del termine relativo per domandare la restituzione; interruzione o salvaguardia del termine.
In assenza di norme di conflitto di diritto intertemporale nelle basi legali determinanti, la questione del dritto applicabile è disciplinata dai principi generali (consid. 3.2.1). Nell'ambito di applicazione dell'art. 6 LPP, si deve anche considerare che - se esiste - una disposizione del regolamento è applicabile se fosse più favorevole all'assicurato rispetto alla legge (consid. 3.2.2).
Conformemente alla giurisprudenza, per quanto attiene alla decorrenza del termine relativo del (vecchio) art. 35a cpv. 2 LPP, la giurisprudenza relativa al (vecchio) art. 25 cpv. 2 LPGA è applicabile per analogia (consid. 3.3.1). L'art. 135 CO si applica (per analogia) all'interruzione o alla salvaguardia del termine relativo (consid. 3.3.2).

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referenza

Articolo: art. 6 LPP, art. 135 CO, art. 35a cpv. 2 LPP, art. 25 cpv. 2 LPGA