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Regesto

Art. 2 cpv. 2 LF che stabilisce disposizioni penali in materia di registro di commercio e di ditte.
1. L'uso, senza intenzione di trarre in errore, di una ditta diversa da quella iscritta nel registro di commercio è esente da pena soltanto ove non possa dar luogo ad errore su Elemente importants nelle relazioni commerciali (consid. 1).
2. L'uso della ditta irregolare deve essere intenzionale; per quanto concerne la sua idoneità ad indurre in errore, basta invece la negligenza (consid. 2c e d).