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Regesto

Art. 10 cpv. 1 LAVS; art. 28 e 29 OAVS: Fissazione del contributo delle persone che non esercitano un'attivitą lucrativa.
Qualora un assicurato cessi la sua attivitą con effetto all'inizio di un anno pari e difetti una tassazione intermedia in un cantone che applica la tassazione biennale, si deve per analogia richiamare la regola vigente in tema di calcolo del capitale proprio secondo cui, ove non sia possibile ottenere una comunicazione fiscale riferita al periodo di contribuzione in esame, occorre prendere a base la sostanza al 1o gennaio dell'anno seguente.
Tuttavia, al fine di ovviare a che un'applicazione schematica di tale regola conduca a una situazione in contrasto con la legge, la cassa deve riconoscere all'assicurato la facoltą di dimostrare un'eventuale avvenuta modifica della sostanza nel corso dell'anno trascorso.

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Articolo: Art. 10 cpv. 1 LAVS, art. 28 e 29 OAVS